
Sommario
Aprire un e-commerce nel 2027 è diventato tecnicamente più accessibile, ma richiede una pianificazione attenta degli aspetti amministrativi, previdenziali, fiscali e ambientali. La guida sintetizza i passaggi chiave: Partita IVA e attività d'impresa, SCIA per commercio elettronico, Registro Imprese/REA, INPS commercianti, e gli obblighi legati a CONAI, EPR, IVA, OSS e transazioni con fornitori europei. Vengono anche esplorate le implicazioni di vendere su marketplace come Etsy e le novità europee PPWR e norme sugli imballaggi. Anche in un caso concreto di un piccolo e-commerce di gioielli, l'approccio è utile per stimare costi, logistica e adempimenti, sempre con consulenza professionale prima dell'avvio.
Aprire un negozio online nel 2027 è tecnicamente più semplice rispetto a qualche anno fa.
Le piattaforme e-commerce sono più accessibili, i sistemi di pagamento si integrano rapidamente e anche una piccola attività può iniziare a vendere in Italia e all'estero senza costruire infrastrutture particolarmente complesse.
Ma mettere online un sito e-commerce non significa automaticamente aver aperto correttamente un'attività di commercio elettronico.
Prima ancora di scegliere tra WooCommerce, Shopify, Etsy o un'altra piattaforma, esiste una parte meno visibile del progetto che è importante conoscere: quella amministrativa, previdenziale, fiscale, commerciale e ambientale.
Non deve diventare un motivo per rinunciare.
Al contrario, conoscere questi aspetti prima di iniziare permette di costruire il progetto con maggiore consapevolezza, calcolare correttamente i costi ed evitare di scoprire un nuovo adempimento ogni volta che l'attività cresce.
In questa guida vediamo quindi gli aspetti principali da considerare per aprire un e-commerce in Italia nel 2027:
- Partita IVA e forma dell'impresa;
- codice ATECO 2025;
- Comunicazione Unica;
- SCIA per commercio elettronico;
- Registro Imprese e REA;
- INPS Commercianti o Artigiani;
- eventuale INAIL;
- vendita attraverso Etsy e marketplace;
- DAC7;
- CONAI;
- PPWR e gestione degli imballaggi;
- VIES;
- OSS;
- EORI;
- IOSS;
- GPSR e sicurezza dei prodotti;
- accessibilità dell'e-commerce;
- EPR per le vendite negli altri Paesi europei;
- gestione di fatture e corrispettivi.
Con un esempio concreto: un piccolo e-commerce di gioielli che effettua circa 1.000 spedizioni all'anno.
Nota importante: questa guida ha finalità informative ed è aggiornata sulla base delle informazioni disponibili ad agosto 2026. Importi, soglie, procedure e disposizioni applicative possono cambiare nel corso del 2027. Prima dell'avvio effettivo dell'attività è opportuno verificare la propria situazione con commercialista, Camera di Commercio, SUAP e professionisti competenti.
Nuova attività o e-commerce aggiunto a un'attività esistente?
È la prima distinzione da fare.
Se si parte da zero
Chi apre una nuova impresa deve normalmente affrontare gli adempimenti necessari per la costituzione e l'avvio dell'attività:
- Partita IVA;
- individuazione dell'attività esercitata;
- Registro delle Imprese;
- posizione previdenziale;
- eventuali adempimenti assicurativi;
- comunicazioni amministrative;
- eventuale SCIA.
Molti di questi passaggi possono essere coordinati attraverso la Comunicazione Unica d'impresa – ComUnica.
Ma dal 2025 c'è un'altra cosa importante da verificare subito: il corretto codice ATECO.
Se esiste già un'attività
Un negozio fisico, un laboratorio artigianale, un'impresa o un'altra attività già esistente non devono necessariamente creare una seconda azienda per iniziare a vendere online.
Occorre invece verificare:
- quale attività risulta attualmente registrata;
- il codice ATECO attribuito;
- se l'attività effettivamente svolta è già compresa;
- se deve essere presentata una variazione;
- se occorre una nuova pratica SUAP;
- se cambia l'inquadramento previdenziale.
Avere già una Partita IVA non significa automaticamente poter svolgere qualsiasi altra attività commerciale.
ATECO 2025: non esiste più semplicemente il “codice e-commerce”
Questo è uno dei cambiamenti più importanti per chi apre oggi.
Con ATECO 2025, il commercio al dettaglio non viene più classificato principalmente in funzione del canale utilizzato.
In altre parole, negozio fisico e negozio online non vengono più separati semplicemente perché uno vende via Internet.
ISTAT precisa che il criterio principale è oggi la tipologia dei prodotti venduti, non il canale di distribuzione.
Questo significa che la prima domanda non è:
“Qual è il codice ATECO dell'e-commerce?”
ma piuttosto:
“Cosa vende concretamente questa impresa e quale attività svolge realmente?”
La distinzione è particolarmente importante nel nostro esempio dei gioielli.
Un'attività che acquista gioielli da produttori o grossisti e li rivende non è necessariamente inquadrata allo stesso modo di una persona che:
- progetta i gioielli;
- li produce personalmente;
- effettua lavorazioni manuali;
- successivamente li vende attraverso il proprio e-commerce.
La corretta individuazione del codice ATECO 2025 deve quindi essere effettuata in funzione dell'attività effettivamente esercitata.
SCIA per e-commerce: cos'è e quando serve
Per il commercio elettronico al dettaglio uno degli adempimenti amministrativi da verificare è la SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il SUAP.
La procedura concreta dipende però anche dal tipo di attività e dai prodotti commercializzati.
Un normale commercio online di prodotti non soggetti a regole particolari è diverso, per esempio, dalla vendita di categorie che richiedono:
- autorizzazioni;
- requisiti professionali;
- notifiche;
- registrazioni specifiche.
La SCIA per commercio elettronico non sostituisce eventuali autorizzazioni richieste dalla categoria merceologica.
Nuova attività
La pratica può essere coordinata con gli altri adempimenti di apertura dell'impresa.
Attività già esistente
Può invece essere necessaria una variazione dell'attività e la relativa pratica SUAP.
Comunicazione Unica: attenzione anche all'INAIL
La Comunicazione Unica permette di coordinare numerosi adempimenti amministrativi e previdenziali collegati all'avvio dell'impresa.
Tra questi può rientrare anche la posizione INAIL, quando sussistono i relativi presupposti assicurativi.
Questo punto va trattato con attenzione:
INAIL non è automaticamente dovuta da qualsiasi persona che apre un e-commerce.
Può però diventare rilevante, per esempio, in presenza di:
- lavorazioni soggette ad assicurazione;
- attività artigianali;
- dipendenti;
- altri soggetti assicurabili.
Per questo nella fase di apertura è utile chiedere espressamente:
“Per l'attività concretamente svolta esiste anche un obbligo INAIL?”
Registro Imprese e REA: sono la stessa cosa?
Si sente spesso dire:
“Per aprire un e-commerce devo iscrivermi al REA.”
È una semplificazione.
Il REA – Repertorio Economico Amministrativo raccoglie informazioni economiche e amministrative relative alle imprese.
Nella normale gestione di un'attività commerciale, iscrizione dell'impresa e informazioni REA vengono coordinate nell'ambito delle pratiche camerali.
Il numero REA sarà poi visibile nella visura camerale.
INPS: Commercianti oppure Artigiani?
Qui è importante correggere una semplificazione molto frequente.
Non è corretto dire:
“Chi apre un e-commerce deve automaticamente iscriversi alla Gestione Commercianti.”
Dipende dall'attività svolta.
Gestione Commercianti
INPS prevede la Gestione Commercianti per chi esercita attività nel commercio, terziario o turismo e partecipa personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente.
Per un normale negozio online che acquista prodotti e li rivende, questa è generalmente la gestione da verificare.
Gestione Artigiani
La situazione può cambiare quando il titolare produce personalmente ciò che vende.
INPS identifica l'imprenditore artigiano anche sulla base dello svolgimento personale e prevalente del lavoro, compresa l'attività manuale nel processo produttivo.
Torniamo quindi al nostro esempio.
Caso A: rivendita di gioielli acquistati da terzi
Si acquistano gioielli da produttori o grossisti e vengono rivenduti online.
→ verificare Gestione Commercianti.
Caso B: produzione artigianale dei gioielli
I gioielli vengono progettati, realizzati e lavorati personalmente in laboratorio e successivamente venduti online.
→ può diventare necessario verificare inquadramento artigiano e Gestione Artigiani.
Non è quindi il sito web a determinare l'INPS.
È l'attività realmente svolta dall'impresa.
Quanto costa l'INPS?
Per dare un riferimento concreto, nel 2026 il contributo minimo annuo della Gestione Commercianti è pari a 4.611,64 euro, al quale si aggiunge l'eventuale contribuzione sul reddito eccedente il minimale.
Gli importi 2027 dovranno essere verificati quando saranno pubblicati da INPS.
I contributi INPS cambiano da Regione a Regione?
No.
La contribuzione previdenziale INPS è determinata a livello nazionale.
Vendere su Etsy: il marketplace non sostituisce l'impresa
Etsy, Amazon, eBay e piattaforme simili rappresentano canali attraverso i quali avviene la vendita.
Se l'attività viene svolta professionalmente, abitualmente e con organizzazione economica, utilizzare un marketplace non elimina gli adempimenti previsti per l'attività.
Questo significa che possono comunque essere necessari:
- Partita IVA;
- corretto ATECO;
- Registro Imprese;
- SCIA;
- INPS;
- CONAI;
- normativa dei prodotti;
- obblighi fiscali.
Etsy e DAC7: attenzione alle famose “30 vendite”
Le regole DAC7 hanno generato parecchia confusione.
Si legge spesso:
“Fino a 30 vendite non serve la Partita IVA.”
Non è così.
Le soglie DAC7 riguardano principalmente gli obblighi di comunicazione delle informazioni da parte delle piattaforme digitali.
Non rappresentano una soglia generale sotto la quale un'attività commerciale organizzata diventa automaticamente occasionale.
La valutazione della necessità di operare come impresa dipende dalla natura concreta dell'attività.
CONAI: anche un piccolo e-commerce deve verificare la propria posizione
In Italia la gestione degli imballaggi coinvolge il sistema CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.
Un piccolo e-commerce non dovrebbe partire dal presupposto:
“CONAI riguarda solamente le fabbriche.”
La posizione deve essere verificata anche quando l'impresa utilizza imballaggi nell'ambito della propria attività.
L'aspetto diventa particolarmente importante quando:
- si acquistano imballaggi vuoti;
- si importano imballaggi;
- si acquistano prodotti già imballati dall'estero;
- si effettuano spedizioni direttamente ai consumatori.
Nuova attività: attenzione al termine di un mese
Per chi apre da zero c'è una regola molto concreta.
CONAI specifica che le aziende di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi devono aderire entro un mese dall'inizio dell'attività, prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.
È un'informazione particolarmente utile perché permette di non rimandare la verifica CONAI a mesi dopo l'apertura.
Quanto costa aderire a CONAI?
La quota fissa iniziale è pari a:
5,16 euro
Ma attenzione.
Non significa:
“CONAI costa 5,16 euro all'anno.”
La quota di adesione comprende un importo fisso e, quando applicabile, una componente variabile.
Bisogna quindi distinguere:
- adesione CONAI;
- Contributo Ambientale CONAI – CAC;
- eventuale dichiarazione CONAI.
Sono tre aspetti collegati, ma differenti.
PPWR: nel 2027 il nuovo regolamento sugli imballaggi è già operativo
Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – PPWR è applicabile in via generale dal 12 agosto 2026.
Chi apre un e-commerce nel 2027 entra quindi in un contesto nel quale il nuovo regolamento europeo è già operativo, anche se diversi obblighi e obiettivi hanno scadenze progressive.
Il PPWR riguarda, tra le altre cose:
- conformità degli imballaggi;
- riduzione dei materiali;
- riciclabilità;
- riutilizzo;
- responsabilità degli operatori economici;
- identificazione degli imballaggi;
- EPR;
- limitazione progressiva degli imballaggi eccessivi.
Fabbricante dell'imballaggio: obblighi di conformità
Il PPWR distingue diversi operatori.
Il fabbricante dell'imballaggio, per esempio, deve verificare la conformità dell'imballaggio ai requisiti applicabili.
Il Regolamento prevede, tra le altre cose:
- procedura di valutazione della conformità;
- documentazione tecnica;
- dichiarazione UE di conformità;
- identificabilità dell'imballaggio;
- indicazione dei dati del fabbricante.
Anche gli importatori di imballaggi provenienti da Paesi terzi hanno specifici obblighi di verifica prima dell'immissione sul mercato.
Questa distinzione è importante perché non tutti gli e-commerce diventano automaticamente “fabbricanti di imballaggi”.
Bisogna capire chi progetta, chi produce, sotto quale marchio viene realizzato l'imballaggio e chi lo importa.
Produttore EPR e fabbricante non sono necessariamente la stessa cosa
Il PPWR utilizza termini simili per finalità differenti.
Il fabbricante è legato soprattutto alla conformità dell'imballaggio.
Il produttore ai fini EPR identifica invece il soggetto responsabile degli obblighi di responsabilità estesa del produttore nel mercato nel quale l'imballaggio viene messo a disposizione.
Sono quindi ruoli che possono coincidere, ma non necessariamente.
La futura regola del 50% di spazio vuoto negli imballaggi e-commerce
Il PPWR contiene una regola particolarmente interessante per chi vende online.
Entro il 1° gennaio 2030, oppure entro tre anni dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti se successiva, gli imballaggi multipli, di trasporto e destinati all'e-commerce dovranno rispettare una proporzione massima di spazio vuoto del 50%.
Ai fini del calcolo vengono considerati spazio vuoto anche materiali utilizzati per riempire il pacco, come:
- carta accartocciata;
- cuscini d'aria;
- pluriball;
- schiume;
- lana di legno;
- polistirolo.
Quindi riempire una scatola enorme con molta carta non trasforma automaticamente quell'imballaggio in una soluzione efficiente.
Da tenere presente già oggi: la regola del 50% non è ancora il limite operativo del 2027, ma è una direzione normativa concreta da considerare quando si scelgono packaging e formati destinati a essere utilizzati per diversi anni.
Esempio pratico: 1.000 spedizioni di gioielli all'anno
Immaginiamo un piccolo e-commerce che effettua:
1.000 ordini all'anno
Per ogni spedizione vengono utilizzati:
- una scatola per il prodotto;
- una busta imbottita.
L'obiettivo non è calcolare al centesimo il contributo effettivamente dovuto, ma capire quanto materiale viene utilizzato realmente.
La scatola
La scatola dell'esempio pesa circa:
28,6 grammi
Per 1.000 spedizioni:
28,6 g × 1.000 = 28.600 g
quindi:
28,6 kg all'anno
La busta imbottita: il materiale esterno non racconta tutta la storia
La busta imbottita utilizzata nell'esempio pesa:
15,95 grammi
ed è composta indicativamente da:
- 55% carta;
- 44% plastica;
- circa 1% tra colla, nastro e stampa.
La dichiarazione tecnica del prodotto preso come riferimento indica inoltre:
Recyclable 0%
Non-recyclable 100%
Questo significa che non sarebbe corretto presentarla semplicemente come:
“busta di carta riciclabile”.
Esternamente può essere costituita in larga parte da carta, ma ciò che conta è l'imballaggio completo.
Quando carta e plastica sono accoppiate e difficilmente separabili, la possibilità di recuperare il materiale può cambiare radicalmente.
Quanta carta e plastica producono 1.000 buste?
15,95 g × 1.000 = 15,95 kg
Di questi:
Carta
15,95 × 55% = circa 8,77 kg
Plastica
15,95 × 44% = circa 7,02 kg
Altri materiali
circa 0,16 kg
Totale packaging annuale
Scatole:
28,6 kg
Buste:
15,95 kg
Totale:
44,55 kg di imballaggi all'anno
Parliamo quindi di meno di 45 kg per un'attività che effettua 1.000 spedizioni.
Non è un volume industriale.
Ed è proprio questo il punto:
anche una piccola attività deve sapere quali imballaggi utilizza, da dove provengono e come sono composti.
Carta e plastica possono avere costi CONAI molto differenti
I contributi ambientali non sono uguali per tutti i materiali.
Per la plastica esistono diverse fasce contributive in funzione delle caratteristiche dell'imballaggio e della relativa filiera di selezione e riciclo.
Le fasce meno favorevoli possono arrivare a costi per tonnellata molto superiori rispetto alla carta.
Questo crea un principio economico molto chiaro:
un packaging difficile da riciclare può essere anche più costoso da gestire.
Non significa però che:
“qualsiasi plastica non riciclabile appartiene automaticamente alla fascia CONAI più costosa.”
La classificazione deve essere verificata tecnicamente.
Un confronto puramente didattico
Prendiamo i circa:
7,02 kg di plastica
delle nostre 1.000 buste.
Equivalgono a:
0,00702 tonnellate.
Se ipoteticamente quella quantità fosse soggetta a una tariffa di:
51 €/t
il contributo teorico sarebbe: 0,36 € circa
304 €/t = 2,13 € circa
639 €/t = 4,49 € circa
922 €/t= 6,47 € circa
Per la carta presente nella stessa busta:
8,77 kg = 0,00877 t.
Con un contributo teorico da 45 €/t:
circa 0,39 €.
Non è il calcolo del contributo effettivo della specifica busta.
Serve a mostrare quanto la scelta tecnica dell'imballaggio possa influire sulla gestione ambientale ed economica.
Per la gestione degli imballaggi non basta il peso totale
Sapere che vengono utilizzati 44,55 kg di packaging all'anno è utile.
Ma una corretta gestione richiede spesso di conoscere anche:
- materiale;
- composizione;
- origine;
- peso unitario;
- eventuali componenti separabili;
- documentazione tecnica;
- classificazione.
Per questo conviene conservare fin dall'inizio:
Scatola
1.000*28,6 g=28,6 kg carta/cartone + componenti
Busta imbottita
1.000*15,95 g=15,95 kg 55% carta + 44% plastica + altri
Totale
44,55 kg
Un semplice foglio di calcolo può essere sufficiente per una micro-attività.
VIES: acquistare da aziende europee cambia la gestione IVA
Supponiamo che scatole, prodotti o servizi vengano acquistati da un fornitore stabilito in un altro Paese UE.
Oppure che l'e-commerce utilizzi:
- hosting europeo;
- software SaaS;
- CRM;
- plugin;
- piattaforme di newsletter;
- servizi pubblicitari;
- strumenti professionali;
- fornitori di prodotti.
Entra quindi in gioco il VIES – VAT Information Exchange System.
Il VIES consente di verificare se una Partita IVA risulta valida per le operazioni transfrontaliere all'interno dell'UE.
Per acquisti e vendite B2B intracomunitarie la corretta gestione IVA deve essere verificata prima di iniziare le operazioni.
Per esempio, negli acquisti di molti servizi B2B da aziende di un altro Stato UE trova normalmente applicazione il meccanismo del reverse charge, con le eccezioni previste dalla normativa.
VIES e OSS non sono la stessa cosa
Sono due sistemi completamente differenti.
VIES
Riguarda prevalentemente la verifica della Partita IVA nelle operazioni:
azienda ↔ azienda
OSS
Riguarda invece la gestione dell'IVA di determinate operazioni B2C transfrontaliere:
azienda → consumatore
OSS: la soglia europea è 10.000 euro
Per determinate vendite a distanza intra-UE B2C di beni, esiste una soglia complessiva unionale pari a:
10.000 euro annui, al netto dell'IVA
alle condizioni previste dalla normativa.
La soglia considera anche l'anno precedente.
Quando vengono rispettate tutte le condizioni e la soglia non viene superata, può continuare ad applicarsi la tassazione del Paese di partenza.
Quando la soglia viene superata, trova normalmente applicazione l'IVA del Paese di destinazione.
È possibile anche optare per la tassazione a destinazione prima del superamento, secondo le relative regole.
L'OSS – One Stop Shop permette di gestire centralmente queste dichiarazioni evitando, in molti casi, di dover aprire una posizione IVA ordinaria in ciascun Paese nel quale si vende.
Quindi è meglio monitorare concretamente la soglia anziché aspettare che le vendite estere diventino genericamente “significative”.
EORI: serve per le operazioni doganali con Paesi extra-UE
Quando le merci entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione europea, entra in gioco anche il codice:
EORI – Economic Operators Registration and Identification
L'EORI è necessario nelle operazioni doganali come:
- importazioni;
- esportazioni;
- transito.
Non bisogna quindi considerarlo un requisito universale per chiunque apra un sito.
Serve quando l'impresa effettua operazioni doganali.
Differenza tra VIES ed EORI
VIES
→ operazioni IVA intra-UE.
EORI
→ identificazione doganale per operazioni con merci che attraversano il confine doganale dell'UE.
Importare direttamente dalla Cina? EORI è soltanto l'inizio
Immaginiamo che il nostro e-commerce non compri più i prodotti da un grossista italiano.
Decide di importarli direttamente da:
- Cina;
- India;
- Stati Uniti;
- Regno Unito;
- altri Paesi extra-UE.
In questo caso l'impresa può diventare importatore ai fini di diverse normative.
Con questo ruolo arrivano responsabilità che non esistono quando si acquista semplicemente merce già immessa correttamente sul mercato UE.
Uno degli aspetti fondamentali riguarda oggi il GPSR – General Product Safety Regulation.
GPSR: anche la scheda prodotto online deve essere conforme
Il Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti – GPSR ha introdotto regole particolarmente rilevanti per la vendita online.
Quando un prodotto viene offerto online, l'offerta deve rendere chiaramente disponibili determinate informazioni relative al prodotto e agli operatori economici responsabili.
A seconda del prodotto e del ruolo dell'impresa, possono essere necessarie informazioni come:
- identificazione del fabbricante;
- indirizzo e contatti;
- identificazione del prodotto;
- immagine;
- avvertenze;
- informazioni di sicurezza;
- indicazione dell'operatore economico responsabile nell'UE quando il fabbricante è stabilito fuori dall'Unione.
Questo significa che una pagina prodotto nel 2027 non dovrebbe essere pensata soltanto come:
foto + prezzo + pulsante “Acquista”.
La scheda prodotto ha anche una funzione informativa e normativa.
Se il fabbricante è fuori dall'UE
Vendere un prodotto acquistato da un produttore extra-UE non significa semplicemente diventare:
“un negozio che lo rivende”.
A seconda della filiera l'impresa europea può assumere responsabilità specifiche come importatore o altro operatore economico.
Per questo, quando si importa direttamente da Paesi extra-UE, bisogna verificare almeno:
- chi è il fabbricante;
- chi è il soggetto responsabile nell'UE;
- documentazione tecnica;
- sicurezza;
- etichettatura;
- tracciabilità;
- eventuali certificazioni.
Il GPSR non sostituisce le normative specifiche di prodotto.
A seconda di ciò che viene venduto possono aggiungersi, per esempio:
- marcatura CE;
- REACH;
- normativa cosmetici;
- alimenti;
- giocattoli;
- dispositivi elettrici;
- batterie;
- RAEE;
- tessili;
- prodotti per bambini.
Dropshipping e piccoli pacchi extra-UE: cosa cambia dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 è stata introdotta nell'UE una misura temporanea che prevede un dazio doganale fisso di 3 euro sui piccoli invii di valore inferiore a 150 euro interessati dalla misura, applicato per ciascuna diversa categoria tariffaria presente nella spedizione.
È un tema particolarmente rilevante per modelli come:
- dropshipping;
- vendita diretta dal produttore extra-UE al cliente europeo;
- piattaforme extra-UE;
- piccoli invii transfrontalieri.
Non va invece confuso con il normale modello nel quale un'impresa italiana:
- importa uno stock;
- effettua lo sdoganamento;
- conserva la merce in Italia;
- successivamente spedisce al cliente dal proprio magazzino.
Sono strutture commerciali e doganali differenti.
IOSS: per determinate vendite di beni importati fino a 150 euro
Per le vendite a distanza di determinati beni importati da Paesi extra-UE esiste anche:
IOSS – Import One Stop Shop
Il sistema riguarda beni di basso valore, fino a 150 euro per ordine, nelle condizioni previste.
Permette di riscuotere l'IVA al momento dell'acquisto e dichiararla attraverso lo specifico sistema IOSS, evitando in questi casi che il consumatore debba normalmente pagare l'IVA alla consegna.
Differenza tra OSS e IOSS
OSS
→ determinate vendite B2C all'interno dell'UE.
IOSS
→ determinate vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE fino a 150 €.
Vendere in Francia o Germania: basta il CONAI italiano?
No.
Ed è uno degli aspetti più importanti da comprendere prima di attivare indiscriminatamente le spedizioni in tutta Europa.
CONAI riguarda il sistema italiano.
Il PPWR prevede invece un sistema di responsabilità estesa del produttore – EPR collegato al Paese nel quale l'imballaggio viene messo a disposizione per la prima volta.
Il Regolamento prevede registri nazionali dei produttori e l'obbligo di registrazione negli Stati membri interessati secondo le condizioni previste.
Ma nel 2027 bisogna descrivere questa situazione con precisione.
Il sistema europeo è in fase di progressiva armonizzazione e attuazione.
Non significa che esista già:
“un unico registro PPWR europeo valido automaticamente ovunque”.
Bisogna continuare a verificare:
- normativa applicabile;
- registri effettivamente operativi;
- sistemi EPR;
- soglie;
- organismi;
- procedure del singolo Stato.
Forse non conviene aprire subito 27 mercati
Tecnicamente è facilissimo.
Nel pannello dell'e-commerce spesso basta selezionare:
Europa
e attivare la spedizione.
Da un punto di vista aziendale è un'altra cosa.
Per un piccolo negozio può essere più sensato partire da:
- Italia;
- uno o due mercati europei strategici;
e successivamente espandere.
Per ogni mercato conviene considerare:
- IVA;
- EPR;
- spedizione;
- resi;
- traduzioni;
- customer care;
- normativa prodotto;
- marginalità.
Vendere tecnicamente in 27 Paesi è semplice. Gestire 27 mercati correttamente è molto meno semplice.
Accessibilità: anche gli e-commerce rientrano nelle nuove regole europee
Dal 2025 un altro tema è diventato molto più importante: l'accessibilità digitale.
Il D.Lgs. 82/2022, che attua l'European Accessibility Act, comprende tra i servizi interessati anche quelli di commercio elettronico.
Ma per un articolo destinato soprattutto alle piccole attività bisogna aggiungere immediatamente una precisazione fondamentale:
le microimprese che forniscono servizi sono esentate dagli obblighi previsti dal decreto.
Ai fini di questa normativa, una microimpresa è in generale un'impresa che:
- occupa meno di 10 persone;
- e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Quindi non bisogna trasformare il tema in:
“Ogni piccolo negozio online deve affrontare immediatamente un enorme progetto di compliance accessibilità.”
Non sarebbe corretto.
Ma progettare un sito accessibile resta comunque una buona pratica, anche quando esiste l'esenzione.
Significa, per esempio:
- testi leggibili;
- contrasto adeguato;
- navigazione da tastiera;
- descrizioni delle immagini quando necessarie;
- form comprensibili;
- struttura semantica corretta;
- checkout utilizzabile.
Condizioni di vendita: non basta copiare un template
Un e-commerce deve mettere a disposizione informazioni chiare su:
- identità del venditore;
- prodotti;
- prezzi;
- IVA quando applicabile;
- pagamenti;
- spedizioni;
- tempi;
- diritto di recesso;
- resi;
- garanzia;
- reclami.
Nel 2027 conviene rendere questa parte ancora più concreta.
Diritto di recesso: generalmente 14 giorni
Per gli acquisti online B2C il consumatore dispone generalmente di:
14 giorni
per esercitare il diritto di recesso, secondo le condizioni e le eccezioni previste.
Per i beni il termine decorre normalmente dalla consegna.
Esistono però eccezioni.
Una particolarmente interessante per piccoli artigiani ed Etsy riguarda i prodotti:
confezionati su misura o chiaramente personalizzati.
Per questo anche le eccezioni devono essere descritte correttamente nelle condizioni di vendita.
Garanzia legale: almeno 2 anni sui beni nuovi
La normativa UE prevede una garanzia legale minima di:
2 anni
per i beni nuovi venduti al consumatore.
La garanzia commerciale eventualmente offerta dal produttore non sostituisce i diritti derivanti dalla garanzia legale.
Anche il pulsante finale del checkout conta
Il checkout non è soltanto una questione di UX.
Quando l'ordine implica un pagamento, il consumatore deve comprendere in maniera inequivocabile che sta assumendo un obbligo di pagare.
La normativa contempla la formula:
“ordine con obbligo di pagare”
o una formulazione equivalente altrettanto chiara.
Un checkout progettato male può quindi creare non soltanto problemi di conversione, ma anche problemi di conformità.
Attenzione ai vecchi template: la piattaforma ODR europea non esiste più
Molti vecchi modelli di condizioni di vendita contengono ancora automaticamente il link alla piattaforma europea:
ODR – Online Dispute Resolution.
Quel link non dovrebbe essere copiato nei nuovi documenti senza verifica.
La piattaforma ODR è stata dismessa e il relativo regolamento è stato abrogato con effetto dal 20 luglio 2025.
È un ottimo esempio del motivo per cui:
“copio termini e condizioni da un sito vecchio”
non è una strategia affidabile.
Privacy e cookie
Un e-commerce tratta inevitabilmente dati personali:
- nome;
- indirizzo;
- telefono;
- e-mail;
- storico ordini;
- account;
- dati di navigazione;
- dati utilizzati per marketing.
Privacy Policy, Cookie Policy, consenso e strumenti di tracciamento devono quindi essere configurati in funzione delle tecnologie realmente utilizzate dal sito.
Leggi articolo GDPR e Cookie: cosa deve avere un sito web nel 2026
Scontrino, fattura e corrispettivi: anche l'ordine online ha una gestione fiscale
Un aspetto spesso dimenticato negli articoli sull'apertura di un e-commerce riguarda ciò che accade dopo che il cliente clicca “Acquista”.
Nel classico commercio elettronico indiretto di beni materiali esistono regole fiscali specifiche relativamente a:
- registrazione dei corrispettivi;
- emissione della fattura;
- richieste del cliente;
- operazioni B2B e B2C;
- vendite nazionali, UE ed extra-UE.
È uno dei temi sui quali conviene evitare regole troppo generiche.
Il trattamento può cambiare in funzione di:
- B2C;
- B2B;
- Italia;
- UE;
- extra-UE;
- regime fiscale;
- tipologia della transazione.
La cosa più utile è quindi impostare con il commercialista il flusso fiscale prima del primo ordine, non dopo i primi cento.
Un singolo ordine può coinvolgere molti livelli differenti
A questo punto possiamo costruire un esempio completo.
Un piccolo e-commerce italiano vende un gioiello a un cliente francese.
La scatola viene acquistata in Germania.
Il prodotto viene invece importato da un produttore cinese.
Acquisto della scatola dalla Germania
VIES + IVA intracomunitaria
Importazione del prodotto dalla Cina
EORI + dogana + IVA import + GPSR + normativa specifica del prodotto
Utilizzo dell'imballaggio in Italia
CONAI + CAC + PPWR secondo il ruolo dell'impresa
Vendita al consumatore francese
IVA B2C intra-UE + monitoraggio soglia 10.000 € + eventuale OSS
Imballaggio destinato al mercato francese
verifica EPR francese
Pagina prodotto
GPSR + informazioni obbligatorie + condizioni di vendita
Non sono diverse versioni dello stesso adempimento.
Sono livelli differenti della stessa attività commerciale.
Ed è proprio questo il motivo per cui conviene progettare bene l'e-commerce fin dall'inizio.
Checklist: cosa controllare prima di aprire un e-commerce nel 2027
- Partita IVA e forma dell'impresa
- codice ATECO 2025 corretto in base all'attività e ai prodotti
- Comunicazione Unica
- iscrizione al Registro delle Imprese
- posizione REA
- SCIA commercio elettronico quando richiesta
- eventuali autorizzazioni legate alla categoria merceologica
- corretto inquadramento INPS: Commercianti o Artigiani
- eventuale INAIL quando ne ricorrono i presupposti
- PEC / domicilio digitale
- strumenti necessari per le pratiche telematiche
- VIES per le operazioni intra-UE quando necessario
- gestione IVA degli acquisti intracomunitari
- monitoraggio della soglia UE di 10.000 € per le vendite a distanza B2C
- eventuale OSS
- EORI per operazioni doganali extra-UE
- eventuale IOSS per vendite a distanza di beni importati nelle condizioni previste
- condizioni generali di vendita
- diritto di recesso
- garanzia legale
- checkout conforme e chiaro
- privacy e cookie
- GPSR
- corretta identificazione di fabbricante/importatore/responsabile UE
- normative specifiche dei prodotti
- accessibilità del servizio e verifica dell'eventuale esenzione per microimpresa
- adesione CONAI quando dovuta
- per nuove attività, verifica del termine di un mese CONAI
- CAC
- peso e composizione degli imballaggi
- schede tecniche degli imballaggi
- obblighi PPWR applicabili
- corretta individuazione del ruolo di fabbricante/produttore/importatore
- EPR nei Paesi di destinazione
- corretta gestione fiscale di fatture e corrispettivi
- marketplace, DAC7 e verifica dei dati del venditore
Aprire un e-commerce nel 2027 è diventato troppo complicato?
No.
Ma significa aprire un'attività commerciale vera.
Ed è forse questa la cosa più importante da capire.
Creare tecnicamente un negozio online oggi può richiedere pochissimo tempo.
Costruire invece un'attività:
- sostenibile;
- conforme;
- organizzata;
- economicamente sensata;
- pronta per vendere in più mercati;
richiede una progettazione più ampia.
Non tutti gli obblighi descritti in questo articolo si applicano a qualsiasi piccolo negozio.
Un e-commerce che:
- compra prodotti italiani;
- vende soltanto in Italia;
- utilizza imballaggi acquistati da un fornitore nazionale;
- non importa;
- non produce;
avrà una struttura molto diversa da un'attività che:
- produce artigianalmente;
- importa dalla Cina;
- vende in 15 Paesi;
- utilizza packaging personalizzato;
- spedisce direttamente da fornitori esteri.
Questo è il motivo per cui una semplice lista di “cose da fare” non può sostituire l'analisi del progetto.
Non serve partire grandi. Serve partire correttamente.
Un'attività può iniziare con:
100 ordini.
500 ordini.
1.000 ordini.
Può partire su Etsy.
Può partire direttamente con un proprio e-commerce.
Può iniziare soltanto dall'Italia e aprire successivamente altri mercati.
Non esiste un percorso universale.
Ma esiste una regola molto semplice:
è più facile costruire correttamente una piccola attività che correggere una struttura sbagliata dopo che il business è cresciuto.
Strategia e burocrazia sono due facce dello stesso e-commerce
In un precedente approfondimento abbiamo analizzato soprattutto la parte strategica:
Ha ancora senso aprire un negozio online nel 2026?
Lì la domanda principale era:
vale ancora la pena investire in un proprio e-commerce?
Qui la domanda è differente:
cosa bisogna organizzare concretamente quando si decide di farlo davvero?
Sono due aspetti complementari.
Un buon sito senza strategia difficilmente cresce.
Una buona strategia senza una struttura amministrativa corretta crea problemi.
Un e-commerce sostenibile nasce quando:
tecnologia + strategia + gestione aziendale
lavorano insieme.
Conclusione
Aprire un e-commerce nel 2027 significa molto più che scegliere una piattaforma, caricare i prodotti e attivare Stripe o PayPal.
Significa costruire una piccola infrastruttura aziendale.
Le sigle possono sembrare molte:
ATECO → cosa fa realmente l'impresa;
SCIA → avvio amministrativo dell'attività;
INPS → inquadramento previdenziale;
VIES → operazioni IVA intra-UE;
OSS → determinate vendite B2C europee;
EORI → operazioni doganali;
IOSS → determinate vendite a distanza di beni importati;
GPSR → sicurezza e informazioni sui prodotti;
CONAI → gestione italiana degli imballaggi;
PPWR → nuovo quadro europeo degli imballaggi;
EPR → responsabilità ambientale nei diversi mercati.
Non serve conoscere tutta la normativa a memoria.
Serve capire:
- quali regole riguardano realmente il proprio progetto;
- quali informazioni raccogliere;
- quali costi prevedere;
- quali domande fare al commercialista;
- quando serve un professionista specializzato.
Perché aprire un piccolo e-commerce nel 2027 è assolutamente possibile.
Ma il vero vantaggio non è semplicemente:
essere online.
È costruire un'attività online che possa crescere senza dover ricominciare da zero ogni volta che arriva un nuovo cliente, un nuovo Paese o una nuova normativa.